Inerti non più rifiuto

Gli scarti inerti cessano di essere rifiuti ma solo a determinate condizioni

Lun 14/11/2022 - 12:26

Dal 4 novembre 2022 entrano in vigore i criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, e altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti.

A stabilire i criteri è il DM 152 del 27 settembre 2022 con il quale il Ministero della Transizione Ecologica mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d'azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.

Il DM 152/2022, composto da 8 articoli e 3 allegati, definisce:

  • i rifiuti interessati (ad esempio quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
  • i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
  • gli obblighi documentali.

SOCOTEC Italia presente su tutto il territorio italiano con i propri laboratori prove e attiva in un’ampia gamma di settori infrastrutturali, garantisce un supporto completo in tutte le fasi necessarie per ottenere la conformità all’utilizzo dell’aggregato recuperato, a partire dai rifiuti inerti.

Di seguito i punti riguardanti i criteri elaborati nell’Allegato 1 del decreto e le attività per le quali SOCOTEC Italia fornisce supporto tecnico e analisi di laboratorio.

a) RIFIUTI AMMISSIBILI

Al produttore del rifiuto spetta la corretta attribuzione del codice EER, delle caratteristiche di pericolo e della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), così come stabilito all’articolo 5. Il produttore può di conseguenza valutare quali siano i rifiuti ammissibili, in via esclusiva, alle operazioni di recupero, così come elencati in Tabella 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato dell’Allegato 1. Nella fase di valutazione, SOCOTEC Italia ti supporta per le attività di caratterizzazione dei rifiuti, con la propria esperienza nell’analisi di rifiuti inerti e numerose prove accreditate per la quantificazione dei parametri chimico-fisici su tali matrici.

b) VERIFICHE SUI RIFIUTI IN INGRESSO

Come stabilito all’articolo 6 del Decreto, il produttore dell’aggregato recuperato deve garantire l’applicazione di un sistema di qualità, che includa il controllo dei rifiuti in ingresso e che lo obblighi ad eseguire accertamenti di tipo visivo e documentale, oltre ad eventuali controlli analitici supplementari a campione.

c) PROCESSO DI LAVORAZIONE MINIMO E DEPOSITO PRESSO IL PRODUTTORE

Il Regolamento definisce le fasi e i processi di tipo meccanico previsti per il recupero dei rifiuti inerti. Esso inoltre consente il deposito e la movimentazione dell’aggregato recuperato all’interno dell’impianto, in considerazione delle disposizioni di sicurezza.

d) REQUISITI DI QUALITÀ DELL’AGGREGATO RECUPERATO

il legislatore prescrive controlli analitici sull’aggregato recuperato e sull’eluato da Test di Cessione, per ogni lotto recuperato. Le tabelle 2 e 3 definiscono le concentrazioni limite da rispettare, per poter dichiarare l’aggregato conforme al recupero. Il laboratorio SOCOTEC Italia è in possesso di accreditamento Accredia, conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, esegue tutte le analisi prescritte e il Test di Cessione in accordo all’appendice A alla norma UNI 10802 e alla UNI EN 12457-2.

e) NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE CE DELL’AGGREGATO

La Tabella 4 del Decreto elenca le norme di riferimento per la certificazione CE dell’aggregato recuperato, il quale può essere in seguito utilizzato per gli scopi specifici, definiti all’Allegato 2. A titolo esemplificativo: realizzazioni di sottofondi stradali, recuperi ambientali, strati di fondazione e confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici. SOCOTEC Italia è un organismo autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero dell’Interno a rilasciare certificati di Marcatura CE.

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