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Acque potabili: cosa cambia con la nuova normativa europea e il Decreto Legislativo 19/06/2025, n. 102

Mar 05/08/2025 - 14:36

Il 19 luglio 2025 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, che introduce disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/2023 per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.


Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025, rafforza il sistema di tutela della risorsa idrica in una logica di prevenzione, trasparenza e responsabilizzazione degli attori della filiera idropotabile.

Le principali novità:

1) Nuovi parametri e valori limite più severi per i contaminanti emergenti, in particolare per i PFAS, con l’introduzione del TFA (acido trifluoroacetico) come nuovo parametro (art. 21).

2) Requisiti più stringenti per i materiali a contatto con l’acqua potabile, attraverso l’introduzione del sistema ReMaF per l’autorizzazione di:

  • reagenti chimici
  • materiali filtranti attivi e passivi,
  • dispositivi di trattamento (art. 10).

Tali materiali dovranno essere conformi agli elenchi positivi europei e marcati secondo specifiche armonizzate UE.

3) Obblighi di autocontrollo della qualità dell’acqua per gli edifici prioritari come scuole, ospedali, RSA, strutture ricettive, sportive, commerciali e per l’infanzia (Allegato VIII), con monitoraggi mirati lungo i sistemi di distribuzione interni.

4) Rafforzamento della governance del sistema idrico:

  • l’Istituto Superiore di Sanità assume un ruolo centrale come Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA);
  • viene istituita la piattaforma AnTeA, un sistema informativo centralizzato per la raccolta e lo scambio dei dati su qualità e sicurezza idrica.

5) Aggiornamento e ampliamento dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), che diventano obbligatori e più articolati in chiave di prevenzione del rischio e trasparenza (art. 12 e seguenti).

Per approfondire, è possibile consultare il testo integrale del Decreto Legislativo 19 giugno 2025, n. 102, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2025, che introduce le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184.

Il ruolo di SOCOTEC Italia

Con competenze multidisciplinari e una profonda conoscenza del contesto normativo europeo, SOCOTEC Italia è pronta a supportare i propri partner attraverso:

  • Verifica e qualificazione dei materiali ReMaF secondo i nuovi standard;
  • Consulenza normativa e tecnica per l’adeguamento ai nuovi obblighi;
  • Servizi di monitoraggio, campionamento e analisi per acque e impianti;
  • Formazione e affiancamento nella predisposizione dei PSA e nell’uso di AnTeA.

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L’acqua potabile è un bene essenziale. Garantirne la sicurezza è oggi più che mai una responsabilità condivisa e strutturata. SOCOTEC è al fianco di gestori, enti pubblici e operatori per affrontare con competenza questa nuova fase di evoluzione normativa.

Data

Evento / Obbligo - Riferimento Normativo

13 luglio 2021

Inizio del periodo transitorio per l’utilizzo di sostanze conformi a livello nazionale - Art. 10, comma 10

31 dicembre 2026

Termine per l’applicazione delle disposizioni transitorie – obbligo pieno dei nuovi requisiti UE - Art. 10, commi 9-10

13 gennaio 2026

Inizio obbligo monitoraggio PFAS, somma di 4 PFAS e parametri aggiornati - Art. 24, comma 2

12 gennaio 2027

Termine entro cui adottare misure per rispettare il parametro TFA - Art. 24, comma 2-bis

13 gennaio 2027

Inizio obbligo monitoraggio del parametro TFA (acido trifluoroacetico) - Art. 24, comma 2-ter

12 gennaio 2028

Termine entro cui avviare le procedure di autorizzazione dei ReMaF - Art. 11, comma 6

12 gennaio 2029

Termine per la prima trasmissione semestrale delle informazioni sul sistema idrico al CeNSiA - Art. 18, comma 4

31 dicembre 2030

Ultima data di utilizzo dei prodotti non conformi al limite di piombo (5 μg/l) - Art. 10, commi 10-11

31 dicembre 2032

Ultima data di utilizzo dei prodotti e materiali conformi alle norme previgenti - Art. 10, commi 10-11

13 gennaio 2036

Inizio obbligo esclusivo di utilizzo di ReMaF autorizzati e registrati - Art. 11, comma 1

12 gennaio 2037

Ultimo giorno di utilizzo dei ReMaF conformi alle norme precedenti (fino a 12 mesi dalla scadenza 2036) - Art. 11, comma 18